Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 102
In vigore dal 2 mar 1967
Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Università statali.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
- Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-102