Art. 4
In vigore dal 13 mag 1964
Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto nell', si applicano dal 1 maggio 1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1964
SEGNI
MORO - RUSSO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 21. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-26;214#art-4