Art. 3
In vigore dal 13 mag 1964
Gli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 5. - La tariffa per le comunicazioni nello ambito della rete urbana, effettuate da posti pubblici o da apparecchi a prepagamento, è stabilita in L. 45 per ogni conversazione.
Per le comunicazioni in partenza da od in arrivo a posto telefonico pubblico impegnanti linee settoriali, distrettuali, od interdistrettuali, oltre alla relativa tariffa extraurbana è dovuta, per ogni comunicazione, la tariffa di cui al comma precedente.
Per le comunicazioni in partenza da e in arrivo a posto telefonico pubblico nell'ambito del settore la tariffa di cui al primo comma è applicata una sola volta".
"Art. 7. - Le comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali tramite operatrice, richieste con la qualifica di "urgente", sono soggette ad una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria al netto della soprattassa di cui all'art. 6 che resta invariata".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-26;214#art-3