Art. 2
In vigore dal 13 mag 1964
All' del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413, si aggiunge il seguente comma:
"Per le comunicazioni distrettuali od interdistrettuali effettuate in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico si applicano, con decorrenza 1 luglio 1961, le seguenti tariffe ridotte valevoli nei giorni festivi e nel periodo dalle ore ventitre alle ore sette dei giorni feriali:
Ritmo
Numero degli impulsi degli Impulsi durante la alla risposta comunicazione dell'utente -
chiamato secondi
a) comunicazioni distrettuali:
fino a 25 km.......................... 1 50
da oltre 25 km. fino a 50 km......... 2 35
oltre 50 km........................... 2 20
b) comunicazioni interdistrettuali:
(escluse quelle di cui alla lettera
e)
fino a 50 km.......................... 2 28
da oltre 50 km. fino a 100 Km......... 2 20
da oltre 100 km. fino a 200 km........ 4 15
da oltre 200 km. fino a 400 km........ 4 12
da oltre 400 km. fino a 600 km........ 4 10
oltre 600 km.......................... 4 10
c) comunicazioni interdistrettuali fra
settori contigui di distretti diversi
e fra distretti contigui i cui rispet
tivi centri siano a distanza tariffa
ria non superiore a 25 km., purche in
entrambi i casi la lunghezza dei cir
cuiti interurbani impegnati non superi
i 100 km.:
fino a 50 km.......................... 2 85
da oltre 50 km. fino a 100 km......... 2 20
Valore di ciascun impulso: L. 15".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-26;214#art-2