Art. 2

In vigore dal 13 mag 1964
All' del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413, si aggiunge il seguente comma: "Per le comunicazioni distrettuali od interdistrettuali effettuate in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico si applicano, con decorrenza 1 luglio 1961, le seguenti tariffe ridotte valevoli nei giorni festivi e nel periodo dalle ore ventitre alle ore sette dei giorni feriali: Ritmo Numero degli impulsi degli Impulsi durante la alla risposta comunicazione dell'utente - chiamato secondi a) comunicazioni distrettuali: fino a 25 km.......................... 1 50 da oltre 25 km. fino a 50 km......... 2 35 oltre 50 km........................... 2 20 b) comunicazioni interdistrettuali: (escluse quelle di cui alla lettera e) fino a 50 km.......................... 2 28 da oltre 50 km. fino a 100 Km......... 2 20 da oltre 100 km. fino a 200 km........ 4 15 da oltre 200 km. fino a 400 km........ 4 12 da oltre 400 km. fino a 600 km........ 4 10 oltre 600 km.......................... 4 10 c) comunicazioni interdistrettuali fra settori contigui di distretti diversi e fra distretti contigui i cui rispet tivi centri siano a distanza tariffa ria non superiore a 25 km., purche in entrambi i casi la lunghezza dei cir cuiti interurbani impegnati non superi i 100 km.: fino a 50 km.......................... 2 85 da oltre 50 km. fino a 100 km......... 2 20 Valore di ciascun impulso: L. 15".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-26;214#art-2

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