Art. 6

In vigore dal 23 feb 1964
Salvo le diverse decorrenze stabilite negli , il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 116 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;24#art-6

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