Art. 3

In vigore dal 23 feb 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i sottoindicati prodotti, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applica il dazio a fianco di ciascuno indicato: a) patate, altre, non nominate, altre (voce della tariffa doganale n. 07.01-A-III-b-2 7,80% b) olio di oliva vergine, in imballaggi im mediati di contenuto netto di 20 kg. o meno (voce, della tariffa doganale ex 15.07-B-II-a 1)............................................. 12,00% c) olio di oliva vergine, altrimenti presen tato, per altri usi (voce della tariffa dogana le n. 15.07-B-II-a-2-aa-beta).................. 12,00% d) solfuro di sodio (voce della tariffa do ganale n. 28.35-A-III-a)....................... 7,50%
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;24#art-3

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