Art. 4
In vigore dal 23 feb 1964
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (voce della tariffa doganale n. 17.03-B-II) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio nel limiti di un contingente di 30.000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;24#art-4