Art. 2
In vigore dal 23 feb 1964
Dal 1 gennaio 1964 i contingenti annui di caffè non torrefatto proveniente da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, da ammettere, rispettivamente, al dazio di lire 65 e di lire 100 per kg. netto, sono fissati nella misura di quintali 530.014 per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa, doganale n. 09.01-A-I-a) e di quintali 252 per il caffè non torrefatto, decaffeinizzato (voce della tariffa doganale n. 09.01-A-I-b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;24#art-2