Art. 5

In vigore dal 26 giu 1964
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1964 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 158. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-02;371#art-5

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