Art. 3

In vigore dal 26 giu 1964
I contributi annui a carico della locale Amministrazione provinciale vengono determinati in lire 1.800.000 (unimilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in lire 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-02;371#art-3

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