Art. 4

In vigore dal 26 giu 1964
L'Università di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia, il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-02;371#art-4

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