Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 26 giu 1964
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1964 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 158. - VILLA
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