Art. 5
In vigore dal 6 dic 1963
Il regime daziario delle uve secche comprese nelle sottoindicate voci della vigente tariffa doganale, importate in recipienti o in involucri di peso non superiore a kg. 15, è modificato come segue:
Per provenienze
C.E.E. e Grecia
Per provenienze non scortate dai C.E.E. e Grecia certificati pre- scortato dai scritti e per
certificati altre, prove-
prescritti nienze
- -
ex 08.04-B-I:
dal 1 ottobre 1963 al 31 di
cembre 1964.................. 4,80% 11,20%
dal 1 gennaio 1965 al 31 di
cembre 1965.................. 3,20% 11,20%
dal 1 gennaio 1966.......... 1,60% 11,20%
ex 08.04-B-II:
dal 1 ottobre 1963 al 31 di
cembre 1964.................. 5,40% 12%
dal 1 gennaio 1965 al 31 di
cembre 1965.................. 3,60% 12%
dal 1 gennaio 1966.......... 1,80% 12%
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1724#art-5