Art. 5

In vigore dal 6 dic 1963
Il regime daziario delle uve secche comprese nelle sottoindicate voci della vigente tariffa doganale, importate in recipienti o in involucri di peso non superiore a kg. 15, è modificato come segue: Per provenienze C.E.E. e Grecia Per provenienze non scortate dai C.E.E. e Grecia certificati pre- scortato dai scritti e per certificati altre, prove- prescritti nienze - - ex 08.04-B-I: dal 1 ottobre 1963 al 31 di cembre 1964.................. 4,80% 11,20% dal 1 gennaio 1965 al 31 di cembre 1965.................. 3,20% 11,20% dal 1 gennaio 1966.......... 1,60% 11,20% ex 08.04-B-II: dal 1 ottobre 1963 al 31 di cembre 1964.................. 5,40% 12% dal 1 gennaio 1965 al 31 di cembre 1965.................. 3,60% 12% dal 1 gennaio 1966.......... 1,80% 12%
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1724#art-5

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