Art. 2
In vigore dal 6 dic 1963
Dal 1 agosto 1963, per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità si applicano i dazi a fianco di ciascuno indicati:
a) cacao in massa o in pani (pasta di cacao)
anche sgrassato (voce della tariffa doganale
18.03)............................ 22.20% b) cacao in polvere, noi) zuccherato (voce
della tariffa doganale 18.05)................. 23,50%
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1724#art-2