Art. 3

In vigore dal 6 dic 1963
Per il legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare del Capitolo 44 della tariffa doganale, rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, altro (voce della tariffa doganale ex 44.03-A-II) escluso l'obecbè (triplochiton scleroxylon) il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale, si applica temporaneamente, dal 1 luglio 1963 al 31 dicembre 1963, nella misura dell'1,50% sul valore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, nei limiti del contingente di m3 190.000 previsto, per l'anno 1963, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 239, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1724#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo