Art. 4
In vigore dal 6 dic 1963
Il contingente in esenzione daziaria per tutte le provenienze di quintali 320.000 di tonni freschi, anche congelati, destinati all'industria, conserviera per essere preparati o conservati (voce della tariffa doganale ex 03.01-B-I-b-2) di cui all', tabella, B) del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, numero 239, è aumentato, per l'anno 1963, di quintali 80.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1724#art-4