Art. 5

In vigore dal 16 giu 1963
L'indennizzo dovuto dall'ENEL per quanto ad esso trasferito dai Consorzi, è liquidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138, nei limiti degli oneri sostenuti dal Consorzio stesso e tenuto conto della regolamentazione dei rapporti prevista dagli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;727#art-5

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