Art. 4
In vigore dal 16 giu 1963
Per i Consorzi fra Comuni e Province, le cui finalità di utilizzazione delle acque per uso irriguo o potabile sono riconosciute dal Comitato dei Ministri previsto dall' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, preminenti, in modo che la produzione di energia elettrica rimane subordinata alle esigenze dell'utilizzazione predetta, l'ENEL partecipa al Consorzio per quanto attiene all'attività elettrica.
L'ingresso dell'ENEL nel Consorzio è disposto con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, ed il conseguente riordinamento del Consorzio è effettuato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con gli altri Ministri competenti, sentiti gli Enti interessati.
Deve essere prevista una gestione speciale per l'attività elettrica ed il coordinamento della stessa con le altre attività del Consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;727#art-4