Art. 2

In vigore dal 16 giu 1963
Per i Consorzi fra Comuni Province che esercitano e sono destinati ad esercitare in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell' della legge 16 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferite all'ENEL, ai sensi del quarto comma dell' della legge predetta, le imprese gestite dai Consorzi stessi o, in mancanza, di esse, i rapporti giuridici relativi alle concessioni idroelettriche. I Consorzi sono soppressi con provvedimento dell'autorità competente per legge. I rapporti fra, gli Enti consorziati e l'ENEL, che è succeduto al Consorzio, sono regolati con convenzione da stipularsi, in base alle direttive del Comitato dei Ministri di cui all' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, tra gli Enti interessati e sottoposta all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno e gli altri Ministri interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;727#art-2

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