Art. 3

In vigore dal 16 giu 1963
Per i Consorzi fra Comuni e Province, che non esercitano o non sono destinati ad esercitare in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvi i casi previsti dal successivo , sono trasferiti all'ENEL, ai sensi del quarto comma dell' della legge predetta, il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività elettrica e relativi rapporti giuridici, o, in mancanza dei primi, i soli rapporti giuridici. I Consorzi di cui al precedente comma sono riordinati con provvedimento dell'autorità competente per legge, sentiti le Amministrazioni o gli Enti interessati. Con convenzione da stipularsi tra l'ENEL e ciascun Consorzio in base alle direttive del Comitato dei Ministri di cui all' della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e sottoposta all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno e gli altri Ministri eventualmente interessati, sono regolati i rapporti tra i due Enti, compresa l'eventuale fornitura di energia elettrica destinata ad assicurare il raggiungimento dei fini del Consorzio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;727#art-3

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