Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Sez. IV
Art. 94
Annotazioni nei ruoli o negli schedari
In vigore dal 1 mar 1988
Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di rimborso e dalla comunicazione del provvedimento adottato i relativi estremi devono essere annotati dall'esattore nel ruolo a margine delle partite cui si riferiscono ovvero nello schedario dei contribuenti, qualora ne sia stata autorizzata la tenuta.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-94