Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. IV

Art. 93

Sgravio provvisorio

In vigore dal 1 mar 1988
Decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di rimborso senza che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o l'ente impositore abbia provveduto agli adempimenti di sua competenza, l'esattore, semprechè la domanda sia stata presentata in termine e non sia priva di documentazione, ha diritto allo sgravio provvisorio in misura pari al settanta per cento dell'ammontare richiesto. Se ricorrono particolari circostanze il Ministro per le finanze, su richiesta dell'esattore, può autorizzare lo sgravio in misura superiore. Quando la domanda di rimborso è stata trasmessa all'intendente di finanza, ai sensi del secondo comma dell', lo sgravio provvisorio non può essere autorizzato che dal Ministro per le finanze, che ne determina la misura. Lo sgravio è disposto con provvedimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente impositore, e deve essere comunicato all'intendente di finanza e da questi in quanto occorra al ricevitore provinciale. L'importo dello sgravio provvisorio è imputato a diminuzione del carico che l'esattore deve versare alla prossima scadenza.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-93

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