Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteSez. IV

Art. 89

Perdita del diritto al rimborso

In vigore dal 1 mar 1988
L'esattore decade dal diritto al rimborso: 1) quando abbia presentato la domanda o proceduto in via esecutiva oltre i termini stabiliti dagli articoli precedenti; 2) quando gli atti della procedura esecutiva risultino viziati da irregolarità formali o sostanziali, a meno che non dimostri che l'irregolarità non ha influito sull'esito della procedura stessa; 3) quando la mancata riscossione sia dovuta ad infedeltà del custode dei beni pignorati; 4) quando non abbia provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 262 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Se la perdita del diritto al rimborso è dipesa da fatto imputabile all'esattore delegato, l'esattore delegante ha diritto di rivalersi nei confronti di quest'ultimo e può richiedere il ricevitore provinciale affinché proceda ai sensi degli e seguenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-89

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