Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo V

Art. 120

Formalità relative all'esperimento dell'asta

In vigore dal 1 mar 1988
La giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall' entro il 31 maggio dell'ultimo anno del decennio. Entro il 1 luglio l'avviso d'asta è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle province contermini e nella Gazzetta Ufficiale ed è affisso nell'albo pretorio dei relativi comuni capoluoghi delle province stesse. L'asta è presieduta dal prefetto o da un suo delegato, assistito, con funzioni di segretario, dal segretario della provincia.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-120

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