Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo IV

Art. 116

Rendiconto e discarico

In vigore dal 1 mar 1988
Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilità devono essere presentate dal delegato governativo o dal nuovo esattore nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli elenchi dei residui. Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il delegato governativo o il nuovo esattore rende al ricevitore provinciale, al comune ed agli altri enti impositori il rendiconto della gestione dei residui. Se il delegato governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza del termine stabilito dal primo comma le domande di discarico devono essere presentate insieme con il rendiconto entro il termine di tre mesi. Il delegato governativo consegna al nuovo esattore gli elenchi dei residui non ancora riscossi e gli atti e documenti relativi alle procedure in corso. Di tale consegna è redatto processo verbale sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato. Il ricevitore provinciale e gli enti impositori possono promuovere l'espropriazione della cauzione del nuovo esattore, a norma degli e seguenti, per il recupero dei crediti risultanti dal rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui e quello delle somme versate.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-116

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