Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo V

Art. 122

Obbligo del non riscosso come riscosso

In vigore dal 1 mar 1988
La consegna del riassunto costituisce il ricevitore debitore dell'intero ammontare dei ruoli ai sensi dell'. La vendita della cauzione dell'esattore non solleva il ricevitore provinciale dall'obbligo del non riscosso come riscosso. L'obbligo permane anche per la prima rata in scadenza dopo la vacanza dell'esattoria determinata dalla decadenza dell'esattore o da qualsiasi altra causa, ma rimane sospeso per le rate successive e per le esattorie affidate al delegato governativo durante, la cui gestione il ricevitore versa soltanto le somme da costoro riscosse e pagate. In seguito alla comunicazione della nomina del nuovo esattore, l'obbligo del non riscosso come riscosso si applica anche alle somme scadute e non pagate durante la vacanza dell'esattoria e la gestione del delegato governativo. Tali somme, dedotti gli importi che siano stati anticipati in virtù del presente articolo, sono versate dal ricevitore nelle tre rate previste dall'.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-122

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