Art. 7
In vigore dal 24 feb 1963
Il Ministro per l'industria ed il commercio può richiedere alle imprese esercenti le attività di cui al primo comma dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gli inventari dei beni al 31 dicembre 1962.
I detti inventari debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro 20 giorni dalla richiesta a cura dei legali rappresentanti delle imprese.
Il Ministro per l'industria ed il commercio può disporre ispezioni presso le imprese che esercitano la attività di cui al comma primo dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per compiere accertamenti sulle attività delle imprese stesse e su quant'altro necessario ai fini della applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei relativi decreti delegati.
Le imprese sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione i libri sociali e tutti i documenti contabili.
In caso di rifiuto si applica la disposizione dell', secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-04;36#art-7