Art. 5

In vigore dal 24 feb 1963
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all', n. 10), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, i legali rappresentanti delle imprese comunque assoggettate a trasferimento debbono consegnare all'Enel o all'amministratore provvisorio dell'impresa tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. Debbono inoltre porre a disposizione dell'Enel o dell'amministratore provvisorio dell'impresa i libri e le scritture obbligatorie e facoltative da essi tenuti. In caso di inadempimento il prefetto della Provincia in cui ha sede legale l'impresa dispone, con proprio decreto, l'esecuzione coattiva degli adempimenti previsti nel comma precedente, stabilendone le modalità. Le imprese assoggettate a trasferimento sono obbligate a conservare i libri e le scritture di cui al primo comma per dieci anni dal trasferimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-04;36#art-5

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