Art. 3

In vigore dal 24 feb 1963
Sono considerati beni destinati all'esercizio dell'attività elettrica gli impianti, i beni mobili ed immobili destinati all'attività di cui al primo comma dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, compresi gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente allo esercizio delle attività predette. L'amministratore provvisorio dell'impresa esercita i poteri di gestione secondo le direttive dell'Enel e può compiere gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione dello stesso. L'amministratore provvisorio riferisce, inoltre, nel più breve tempo possibile all'Enel su tutte le questioni relative ai beni diversi da quelli previsti al primo comma del presente articolo e che possono ritenersi soggetti a restituzione. Lo stesso amministratore provvisorio comunica ai legali rappresentanti dell'impresa i beni che non sono ritenuti dopo le decisioni adottate dall'Enel. Con lo stesso atto invita i legali rappresentanti predetti a riprendere in consegna i beni. La consegna deve effettuarsi con la procedura prevista nel quarto comma del precedente . L'amministratore provvisorio, previa determinazione dell'ente, non prende in consegna le partecipazioni in società diverse da quelle per cui l'Enel può essere autorizzato a parteciparvi ai sensi del settimo comma dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e i complessi di beni organizzati per attività non elettriche. Nel caso che gli aventi diritto non prendano in consegna i beni non ritenuti, il presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'impresa, su richiesta dell'amministratore provvisorio, nomina un curatore al quale sono affidati i beni stessi e che ne curerà l'amministrazione in nome e per conto degli aventi diritto, i quali sono tenuti a sopportarne tutti gli oneri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-04;36#art-3

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Art. 3 Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche. — Testo vigente | Portale Normativo