Art. 4
In vigore dal 24 feb 1963
Per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei decreti previsti dal n. 10) dell' della legge citata sono indicati i complessi di beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche da trasferire all'Enel ed i relativi rapporti giuridici.
Per quanto non espressamente previsto nei decreti sopra menzionati relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-04;36#art-4