Art. 5

In vigore dal 8 gen 1963
L'Università di Bologna si obbliga a versare annualmente allo Stato, l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di cui al precedente , oltre all'ammontare dei contributi per trattamento di quiescenza, del titolare medesimo, previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-18;1690#art-5

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