Art. 3
In vigore dal 8 gen 1963
I contributi annui a carico degli Enti finanziatori vengono determinati rispettivamente in L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente ed in L. 760.000 (settecentosessantamila) per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-18;1690#art-3