Art. 7

In vigore dal 8 gen 1963
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-18;1690#art-7

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