Art. 1
In vigore dal 8 gen 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1964, col quale venne approvata la convenzione, stipulata a Bologna il 18 novembre 1938 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Radiologia" presso la regia Università di Bologna;
Considerato che l'Università di Bologna con le delibere del proprio Consiglio d'amministrazione in data 1 marzo 1960 e 22 luglio 1961 ha denunciato la convenzione sopra citata;
Considerato che l'Università medesima ha, ora, stipulato apposita convenzione intesa ad istituire ex-novo un posto di professore di ruolo presso quella Facoltà di medicina e chirurgia da destinare all'insegnamento di "Radiologia";
Sulla proposta dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 18 dicembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-18;1690#art-1