Art. 6
In vigore dal 5 lug 1963
Il Ministero dell'industria e del commercio, ai fini dell'attuazione del presente decreto, disporrà perché nel minor tempo, siano trasmessi alle Amministrazioni competenti i fascicoli personali, le situazioni partitarie ed ogni altra documentazione riguardante il personale di cui ai precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;2082#art-6