Art. 3
In vigore dal 5 lug 1963
Al personale inquadrato è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale le avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità complessiva di servizio posseduta calcolata ai sensi del primo comma del precedente . Agli interessati è conservato, tuttavia, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio o di retribuzione, la eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento, per stipendio, retribuzione o altri assegni analoghi e per tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivo ad essi spettante per stipendio, retribuzione o altri assegni analoghi e per tredicesima mensilità, a seguito dell'inquadramento nelle categorie non di ruolo.
L'assegno personale di che trattasi è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento nei ruoli speciali transitori. Esso per la parte derivante dalla differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;2082#art-3