Art. 2

In vigore dal 5 lug 1963
Il personale di cui al precedente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle Amministrazioni dello Stato, in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450 e del decreto legislative 8 maggio 1948, n. 539, dell'art. 12 della legge 29 aprile 195, n. 130 e dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1951, n. 1452, o comunque di fatto, è inquadrato dalle stesse Amministrazioni con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di prima assegnazione in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, purchè il servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento ha inizio il compito della anzianità di cui agli del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni e dell', commi primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;2082#art-2

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