Art. 4
In vigore dal 5 lug 1963
Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli sono applicabili le norme del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive modificazioni, intendendosi, a tali effetti, sostituita la data di entrata in vigore del presente decreto a quella del 1 maggio 1948, prevista dall'. primo comma, della citata legge.
Il collocamento nei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, ha decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente , anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;2082#art-4