Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo V

Art. 51

In vigore dal 10 feb 1963
Il consigliere giuridico assiste la Presidenza e la Direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Società, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lettera a) dell'. Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli origani collegiali della Società. Il consigliere giuridico e nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-51

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