Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo V

Art. 49

In vigore dal 10 feb 1963
Alle riunioni degli organi collegiali della Società possono partecipare, senza diritto di voto, quel funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-49

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