Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo V
Art. 48
In vigore dal 10 feb 1963
Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I membri elettivi del Collegi, che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati dal presidente decaduti dall'ufficio.
Contro la decisione adottata dal presidente è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva.
Le cariche di cui agli che si rendessero vacanti entro il triennio, possono essere reintegrate per il periodo residuo con le stesse modalità espressamente previste per ciascuna carica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-48