Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo V
Art. 51
51 / 61In vigore dal 10 feb 1963
Il consigliere giuridico assiste la Presidenza e la Direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Società, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lettera a) dell'.
Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli origani collegiali della Società.
Il consigliere giuridico e nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-51