Art. 14
In vigore dal 14 gen 1965
L'Istituto è dotalo di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Comera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nominla del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2123#art-14