Art. 18
In vigore dal 14 gen 1965
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.
Gli altri posti di ruolo dei personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne riavvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2123#art-18