Art. 13

In vigore dal 14 gen 1965
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari. Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2123#art-13

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Art. 13 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Rieti. — Testo vigente | Portale Normativo