Art. 11

In vigore dal 14 gen 1965
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica. COMMA SOPPRESSO A SEGUITO DI AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 14/1/1965, N. 11. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2123#art-11

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