Art. 11
11 / 23In vigore dal 14 gen 1965
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
COMMA SOPPRESSO A SEGUITO DI AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 14/1/1965, N. 11.
Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente , gli alunni conseguono un attestato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2123#art-11