Art. 5
In vigore dal 28 ago 1962
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Arezzo, addì 26 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-26;1274#art-5