Art. 3

In vigore dal 28 ago 1962
La riduzione di cui agli non si applica per i prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunità, europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea della energia atomica, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1962, n. 1119, originari degli Stati Uniti d'America del Nord, nonché per i prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale sottoelencate, per i quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore fino alle eventuali scadenze per gli stessi previste: 28.15-B, 28.19-A, 28.27, 28.30-A-VII-a, 28.35-A-III-a, 25.41-B-II-a, 28.47-B-I-c, 28.47.B-I-d, 28.55-C-I, 32.07-A-V-a, 32.07-A-VII-b-5, 50.01, 50.02-A, 50.02-B,50.04-A, 50.04-B, 50.07-A, 50.08, 50.09-A-I, 50.09-A-II, 50.09-B, 50.09-C-I, 50.09-C-II, 59.17-B-La. 78.01-A, 78.02, 78.03, 78.04-A-I, 78.04-A-II, 78.04-B, 78.05-A-I, 78.05-A-II, 78.05-B, 79.01-A, 79.02-A, 79.02-B, 79.03-A, 79.03-B-II, 85.04-A, 85.04-C-II-c-1, 85.23-B-I-a-1, 85.23-B-I-a-2, 93.07-B-II-a-2-aa-alfa. La riduzione non si applica altresì per i prodotti formanti oggetto del particolare regime comunitario dei prelievi di cui all' del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-26;1274#art-3

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Art. 3 Riduzione temporanea del 10% ai dazi doganali attualmente in vigore. — Testo vigente | Portale Normativo