Art. 2
In vigore dal 28 ago 1962
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della, Comunità economica europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, nei casi in cui siano superiori a quelli della tariffa doganale comune della Comunità economica europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono temporaneamente ridotti del 10 per cento o della minore misura per raggiungere il livello di quelli della predetta tariffa doganale comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-26;1274#art-2